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In questa pagina saranno pubblicati eventuali dati e informazioni riferiti ai ricorsi in giudizio proposti da titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell’amministrazione riferibili all’art

In questa pagina saranno pubblicati eventuali dati e informazioni riferiti ai ricorsi in giudizio proposti da titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell’amministrazione riferibili all’art. 1 co. 2 del decreto legislativo 198/2009

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 198 del 2009

 

art. 1

Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti  e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla  Commissione  per  la  valutazione,  la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze  temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso é altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 

art. 4

Sentenza

 

1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.

6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.