contrattazione collettiva

decreto legislativo n

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

 

 

decreto legislativo n. 165 del 2001

 

art. 47

Procedimento di contrattazione collettiva

 

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.