rendiconti gruppi consigliari regionali-provinciali
Il presente articolo non è applicabile alle università.
decreto legislativo
n. 33 del 2013
art. 28
Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9‐bis, le regioni, le province)) autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto‐legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.