rendiconti gruppi consigliari regionali-provinciali

Il presente articolo non è applicabile alle università

Il presente articolo non è applicabile alle università.

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 28

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

 

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9bis, le regioni, le province)) autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.