nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Il presente articolo non è applicabile all’Università.
art. 38
Pubblicità
dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9‐bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.