nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Il presente articolo non è applicabile all’Università

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art. 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.