Informazioni ambientali

Il presente articolo non č applicabile all’Universitą Iuav di Venezia

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decreto legislativo n

 

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

 

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformitą  a  quanto  previsto  dal  presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195, che detengono ai fini delle proprie attivitą istituzionali,  nonchč le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».