enti pubblici vigilati
L'Università Iuav di Venezia non vigila e non finanzia enti pubblici, né nomina amministratori degli stessi.
decreto legislativo
n. 33 del 2013
art. 22
Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle
partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a. l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o
finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con
l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti
di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla
ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di
bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento
economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti
istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
decreto legislativo
n. 39 del 2013
art. 20
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.