art. 22
Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in
controllo pubblico, nonche'
alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
1. Ciascuna
amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita',
con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita'
di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di
diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini
delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico
gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti
di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla
ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di
bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi'
pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il
relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito
dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli
enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e 15.