riferimenti normativi su organizzazione e attività

università

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 12 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

 

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategicogestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.