bilancio in forma sintetica, aggregata e semplificata
decreto legislativo
n. 33 del 2013
art. 29
Obblighi di
pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il
monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9‐bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.