legge n. 190 del
2012
art. 1
c. 32
Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalitą
nella pubblica amministrazione
32. Con
riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente
articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni
caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la
struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori
invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario;
l'importo di aggiudicazione; i tempi di
completamento dell'opera, servizio
o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Entro il
31 gennaio di
ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle
riassuntive rese liberamente
scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici,
i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in
formato digitale tali informazioni
all'Autoritą per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito
web in una
sezione liberamente consultabile
da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante
e per regione.
L'Autoritą individua con propria
deliberazione le informazioni
rilevanti e le
relative modalitą di trasmissione.
Entro il
30 aprile di
ciascun anno, l'Autoritą per la
vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla
Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare,
in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica
l'articolo 6, comma
11, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.