legge n

legge n. 190 del 2012

 

 

art. 1

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitą nella pubblica amministrazione

 

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,

l'Autoritą nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalitą tali da assicurare azione coordinata, attivitą di controllo, di prevenzione e di contrasto