rapporto di lavoro servizi generali dell'ateneo governo e amministrazione

Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

 

 

 

essere in servizio: assenze per motivi di famiglia

 

 

È possibile assentarsi dal servizio chiedendo permessi retribuiti (art. 30 CCNL-CU) per:

> lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento;

> documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre l’anno.

> per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati mediante autocertificazione: 18 ore di permesso complessive.

NOVITÀ

“Circolare per tutto il personale sulla concessione dei permessi ex art. 30 comma 2 CCNL prot. n. 19200 del 17/11/2011”

> partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all’anno

> donazione sangue

> matrimonio: 15 giorni consecutivi fruibili entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.

> assistenza ai diversamente abili, in applicazione delle modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000: 3 giorni (o 18 ore) al mese

> permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni, ove ne ricorrano le condizioni.

 

Al dipendente è concesso inoltre assentarsi dal lavoro con riduzione parziale o totale dello stipendio per:

> congedi parentali, in applicazione delle vigenti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 151/2001, e delle norme di cui alla legge 8.3.2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel d.lgs. 151/2001 in materia di tutela della maternità.

> congedo per gravi motivi di famiglia, senza assegni, per documentati e gravi motivi familiari, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.

> congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge senza assegni, qualora l’Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche presso amministrazione di altro comparto. L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o, in difetto, di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

 

Riferimenti di legge:

D.Lgs. 151/2001: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm

Legge 53/2000: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm

 

 

contatti

area risorse umane e organizzazione

Servizio gestione personale tecnico amministrativo

tel. 041/2571747

personale.amministrativo@iuav.it

 

 

 

 

vedi anche
materiali
PDF - 55Kb - autocertificazione lutto - 18-Nov-2011autocertificazione lutto
PDF - 24Kb - autocertificazione matrimonio - 16-Nov-2011autocertificazione matrimonio
PDF - 25Kb - autocertificazione nascita - 16-Nov-2011autocertificazione nascita
WinWord 97 - 229Kb - congedo parentale - 25-May-2011congedo parentale
PDF - 46Kb - giustificativo di assenza - 16-Nov-2011giustificativo di assenza
PDF - 56Kb - permessi ex art 30 comma 2 CCNL - 17-Nov-2011permessi ex art 30 comma 2 CCNL
facebook
you tube
twitter