essere in servizio: assenze per motivi di famiglia
È possibile assentarsi dal
servizio chiedendo permessi retribuiti (art. 30 CCNL-CU) per:
> lutti per decesso del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, giorni
tre per evento;
> documentata grave infermità, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica: giorni tre
l’anno.
> per nascita dei figli o per
gravi motivi personali o familiari debitamente documentati mediante
autocertificazione: 18 ore di
permesso complessive.
NOVITÀ
> partecipazione a concorsi o
esami, limitatamente ai
giorni di svolgimento delle prove: 8
giorni all’anno
> donazione sangue
> matrimonio: 15 giorni consecutivi fruibili entro i 10 giorni successivi
al matrimonio stesso.
> assistenza ai diversamente abili, in applicazione delle modifiche
alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000: 3 giorni (o 18 ore) al mese
> permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni, ove ne ricorrano le condizioni.
Al dipendente è concesso inoltre
assentarsi dal lavoro con riduzione parziale o totale dello stipendio per:
> congedi parentali, in applicazione delle vigenti
disposizioni contenute nel d.lgs. n. 151/2001, e delle norme di cui alla legge
8.3.2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata
nel d.lgs. 151/2001 in materia di tutela della maternità.
> congedo per gravi motivi di
famiglia, senza assegni, per
documentati e gravi motivi familiari, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo
4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
> congedo per motivi di
servizio all’estero del coniuge senza
assegni, qualora l’Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il
convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione anche presso amministrazione di altro
comparto. L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di
tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere
revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di
servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o, in difetto, di effettiva
permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Riferimenti di legge:
D.Lgs.
151/2001: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm
Legge 53/2000: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm
contatti
area risorse umane e organizzazione
Servizio gestione personale tecnico amministrativo
tel. 041/2571747
personale.amministrativo@iuav.it


autocertificazione lutto
congedo parentale

