
ricongiunzioni onerose
La ricongiunzione è l’istituto che permette al lavoratore di
ricomporre gli spezzoni contributivi accreditati presso diverse gestioni
previdenziali, al fine di ottenere un unico trattamento di quiescenza presso
una medesima Cassa.
La ricongiunzione potrà avvenire esclusivamente
a domanda dell’interessato o
dei suoi superstiti e dovrà e comprendere tutti i periodi di contribuzione
(obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha
maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della
richiesta, purché gli stessi non siano già stati utilizzati per liquidare una
pensione.
ricongiunzione contributi versati
all'INPS (art. 2 Legge 29/1979)
Possono essere ricongiunti all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
i contributi versati all'INPS, sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo
(coltivatori diretti, gestione artigiani e gestione commercianti).
La domanda deve essere presentata dall'iscritto prima della cessazione
dal servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 90
giorni).
In presenza di contributi accreditati presso le gestioni dei
lavoratori autonomi l'interessato dovrà far valere, all’atto della
presentazione della domanda, almeno 5
anni di contribuzione derivante da lavoro dipendente (INPS, ex INPDAP).
La ricongiunzione non potrà essere mai parziale e la domanda dovrà
essere presentata una sola volta. Sarà possibile presentare una seconda istanza
qualora l’interessato possa far valere, successivamente
all’esercizio della prima ricongiunzione, almeno dieci anni di
assicurazione previdenziale di cui almeno 5 coperti da contributi versati in
costanza di effettiva attività lavorativa. In mancanza di tali requisiti
all’interessato sarà consentito presentare nuova domanda solo al momento
del collocamento a riposo (ultimo giorno di servizio attivo) e solo se tale
richiesta sarà diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi presso la
gestione nella quale è stata operata la precedente ricongiunzione.
La ricongiunzione potrà essere gratuita o onerosa, a seconda che
l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore
all'importo della riserva matematica. L'eventuale onere di ricongiunzione
potrà, a discrezione dell’iscritto, essere versato in unica soluzione o
in forma rateale senza interessi. Il numero delle rate mensili sarà pari ai
mesi ricongiunti.
L'onere sarà deducibile fiscalmente
dal reddito e la spesa sostenuta dall’interessato sarà pertanto portata direttamente in diminuzione dal reddito complessivo prima del
calcolo dell’imposta rendendo più
vantaggiosa la procedura.
ricongiunzione contributi versati
alle Casse dei Liberi Professionisti (Legge 45/1990)
Per effetto della Legge 45/90 anche i liberi professionisti possono
ricongiungere le posizioni assicurative accreditate presso l’INARCASSA,
in qualsiasi momento della loro attività lavorativa, ma prima della cessazione
dal servizio.
Come nel caso precedente la ricongiunzione potrà avvenire
esclusivamente:
> a domanda dell’interessato
> alternativamente, entro 2 anni, a domanda dei superstiti aventi diritto
alla pensione indiretta.
Inoltre:
> la ricongiunzione dovrà riguardare la totalità della
contribuzione
> la domanda potrà essere presentata una sola volta
> è prevista la possibilità di presentare una seconda istanza
qualora l’interessato possa far valere, successivamente alla prima
ricongiunzione, almeno dieci anni di assicurazione previdenziale di cui almeno
5 coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa
>
in mancanza di tali requisiti il dipendente dovrà attendere l’ultimo
giorno di servizio attivo prima del collocamento a riposo
>
la richiesta dovrà tendere al trasferimento di ulteriori periodi assicurativi
presso la medesima gestione in cui si è operato in precedenza.
L’onere della ricongiunzione sarà pari alla differenza tra la
riserva matematica e l’ammontare dei contributi oggetto di trasferimento
accreditati presso la gestione dei Liberi professionisti e maggiorati degli
interessi dovuti.
Il costo di tale operazione solitamente è piuttosto elevato in quanto
non è prevista, come per i lavoratori dell’INPS, la riduzione
dell’importo del 50%.
L’importo potrà essere versato dall’interessato in unica
soluzione o in forma rateale. In quest’ultimo caso il numero di rate
mensili non potrà superare la metà dei mesi ricongiunti, e l’importo
subirà la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di
variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.
L'onere sarà deducibile fiscalmente
dal reddito e la spesa sostenuta dall’interessato sarà pertanto portata direttamente in
diminuzione dal reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta rendendo
più vantaggiosa la
procedura.
ricongiunzione Non Onerosa (artt. 113, 115 e succ. TU 1092/73)
Tale istituto consente al lavoratore
di ricongiungere gratuitamente i
servizi prestati, alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici, per i quali è
stata versata contribuzione alle diverse Casse amministrate dall'INPS GESTIONE
DIPENDENTI PUBBLICI:
> Cassa Pensioni Dipendenti Enti
Locali – CPDEL
> Cassa Pensioni Sanitari - CPS
> Cassa Pensioni Insegnanti Asilo e
Scuole Elementari Parificate - CPIAEP
> Cassa Pensioni Ufficiali
Giudiziari e Coadiutori – CPUGC
trasferimento dei contributi all'INPS (art. 1 Legge 29/1979 e L. 322/1958)
La ricongiunzione ai sensi dell'art. 1
Legge 29/1979 può essere richiesta, anche in costanza di servizio, dai
lavoratori che abbiano accreditato presso l'INPS almeno un contributo
settimanale.
La domanda va presentata all'INPS e
deve riguardare la totalità dei contributi e/o periodi; non sono ammesse
ricongiunzioni parziali. La ricongiunzione di ulteriori periodi di
contribuzione successivi alla prima domanda può essere richiesta solo all'atto
del pensionamento, oppure in costanza di servizio se l'interessato può far
valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione.
Per le istanze di ricongiunzione
presentate fino al 30/06/2010 il trasferimento dei contributi è gratuito,
mentre per le istanze presentate a decorrere dal 01/07/2010 la ricongiunzione
può essere gratuita od onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da
ricongiungere risulti superiore o inferiore all'importo della riserva matematica
calcolata sulla base dello stipendio in godimento alla data della domanda,
nonché di determinati coefficienti relativi all'età anagrafica e all'anzianità
di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
Con la Legge 122/2010 è stata abrogata
la Legge 322/1958 che prevedeva l'istituto della costituzione della posizione
assicurativa presso l'INPS, cioè il trasferimento gratuito all'INPS di tutti i
contributi versati all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI in caso di cessazione
dal servizio senza diritto a pensione. Per gli iscritti alla Cassa Dipendenti
dello Stato l'abrogazione ha effetto solo per le cessazioni avvenute a
decorrere dal 31/07/2010.
invio telematico della domanda all’inps
La domanda di ricongiunzione dovrà essere inviata, esclusivamente per
via telematica, alla competente Sede Provinciale INPS GESTIONE
DIPENDENTI PUBBLICI, secondo le seguenti opzioni:
> direttamente
dall’iscritto attraverso il Servizio WEB
> alternativamente tramite un
Patronato.
Nel primo caso l’interessato dovrà munirsi preventivamente del PIN
(Personal Identification Number), ovvero del codice identificativo personale.
richiesta
online del codice PIN >>
servizio
gestione dipendenti pubblici >>
cliccare: Servizi per iscritti e
pensionati – accesso con PIN
Inserire, nell’apposita schermata il codice fiscale e il codice
PIN che, per l’inoltro delle domande, dovrà essere necessariamente DISPOSITIVO.
contatti
area finanza e risorse umane
divisione risorse umane e organizzazione
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previdenza
tel. 041 257 1848