normativa
decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
art. 1
Finalità e campo di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
art. 2
Definizioni1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività; e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d); f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
art. 6
Regimi particolari di autorizzazione 1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
art. 17
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro 1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
normativa di riferimento sulla occupazione
> D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
> D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
> D.M. 3 novembre 1999, n. 509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
Regolamento recante norme si attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, sui tirocini formativi e di orientamento
Norme in materia di promozione dell'occupazione
> D.Lgs 19 settembre 1994, n° 626
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654CEE, 8955CEE, 89/656CEE, 90/269CEE, 90/270CEE, 90/94CEE , 90/394CEE, 90/679CEE, 93/88/CEE 97/42 CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
> D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
normativa di riferimento sul tirocinio
> legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18
"realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stage" (par. 1).
> decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998
"I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati, … , non costituiscono rapporti di lavoro. (art. 1, par. 2)
"I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi." (art. 3, par. 1)
"I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico- organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio." (art. 4, par. 1)
> legge 14 febbraio 2003, n. 30
"individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nelle attività di impresa;" (art. 2, par. 1, lettera c)
> legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) ha introdotto ai commi 1180 - 1185 dell’articolo unico rilevanti novità in materia di comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Sulla materia è intervenuto inoltre in data 04/01/2007 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla cui circolare si rinvia per una trattazione dettagliata dell’argomento.
“Per i tirocini formativi e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata: in questo caso l’obbligo di comunicazione è in capo al soggetto ospitante.”
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legge reg. occupazione e lavoro 13.03.09