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titolo 1° - Denominazione e finalità
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art.
1
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È costituita un'associazione denominata:
Coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura: associazione delle
biblioteche e dei centri di documentazione di architettura, d'ora in poi
indicato come CNBA. L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2041, salvo
proroghe o anticipato scioglimento.
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art.
2
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Il CNBA non ha scopo di lucro e si propone di:
a) favorire il coordinamento fra biblioteche e centri italiani che
predispongono documentazione nel campo dell'architettura, sia che
appartengano ad enti pubblici che privati assumendo anche iniziative proprie
per aumentare la disponibilità informativa;
b)
stabilire relazioni internazionali con biblioteche e centri di documentazione
di architettura in altri paesi, in particolare della Comunità europea, per lo
sviluppo di un'attività di cooperazione; c) organizzare l'attività sociale in
gruppi di lavoro finalizzati all'analisi, l'armonizzazione e lo sviluppo di
metodi e strumenti di lavoro nei settori di competenza secondo criteri
possibilmente concordati con gli enti simili della Comunità europea;
d)
promuovere il censimento e la valorizzazione dei fondi archivistici e di
quelli rari e preziosi di interesse per gli scopi del CNBA secondo standard
possibilmente concordati con gli enti simili della comunità europea;
e) organizzare seminari, attività corsi di aggiornamento, giornate di studio
etc. su temi di competenza del CNBA possibilmente aperti anche ai colleghi della Comunità
europea;
f) organizzare annualmente un congresso
professionale nel quale i diversi gruppi di lavoro presentino al dibattito il
risultato dell'attività svolta durante l'anno;
g)
promuovere la pubblicazione dei risultati parziali e finali di quanto
espresso ai precedenti punti;
Per assicurare lo svolgimento delle attività
indicate ai punti precedenti, il CNBA potrà adottare un proprio regolamento e potrà aderire ad altre
associazioni professionali e di settore.
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art.
3
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La sede sociale è fissata presso la Biblioteca di
architettura di Firenze, in
Firenze, via Pier Antonio Micheli, 2. Eventuali variazioni della sede, da adottarsi con
deliberazione del Comitato esecutivo, non comportano procedure di modifica
del presente statuto.
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titolo 2° - Membri dell'associazione e risorse
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art.
4
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L'iscrizione al CNBA è aperta a tutte le persone
fisiche e giuridiche interessate agli scopi dell'associazione, dietro
versamento della quota prevista. I soci del CNBA si dividono in tre categorie:
1. soci fondatori;
2. soci effettivi;
3. soci onorari.
Sono soci fondatori le persone fisiche o
giuridiche che partecipano all'atto di fondazione dell'associazione; sono
soci effettivi le persone fisiche o giuridiche che operano o sono interessate
ai settori di competenza del CNBA; sono soci onorari persone fisiche o enti
pubblici e privati che l'assemblea ritenga di particolare rilievo rispetto
agli scopi dell'associazione. I soci diversi dalle persone fisiche
partecipano all’associazione tramite un loro delegato.
La qualità di socio non è temporanea e tutti i soci hanno
diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
Le comunicazioni ai soci ed ai membri del comitato esecutivo
(tra cui la convocazione delle assemblee e dei comitati esecutivi e la
trasmissione del bilancio annuale) possono essere spedite per posta, per fax,
per posta elettronica o
altro mezzo idoneo e documentabile di comunicazione.
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art. 5
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I soci sono tenuti a versare la quota associativa
annuale entro il 31 marzo di ciascun anno presso la segreteria
dell'associazione. Sono esenti dal versamento della quota associativa i soci
onorari.
La qualità di socio effettivo viene persa per mancato pagamento per due anni
consecutivi della quota associativa stessa. La qualità di socio non è
trasmissibile e il contributo associativo e la quota associativa non sono rivalutabili rimborsabili.
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art. 6
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Le risorse del CNBA comprendono:
1.
le quote associative annuali;
2.
gli eventuali introiti
derivanti da pubblicazioni e dalle quote di iscrizione a congressi, seminari,
corsi e altre attività organizzate dall'Associazione;
3. le sovvenzioni, i contributi, le erogazioni, i lasciti di qualsiasi
natura, da parte di enti sia pubblici che privati, compresi quelli della
Comunità europea;
4.
gli eventuali proventi
da contratti e convenzioni con enti sia pubblici che privati compresi quelli
della Comunità europea.
Non possono essere distribuiti, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione.
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titolo 3° - Organi dell'associazione
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art.
7
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Sono organi del CNBA:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato esecutivo;
3. il Collegio dei revisori dei conti.
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art.
8
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Dell'assemblea dei soci fanno parte con diritto
di voto tutti i soci. Ogni socio esprime un singolo voto. L'assemblea
ordinaria viene convocata dal presidente dell’associazione almeno una volta l'anno
per l'approvazione del bilancio
consuntivo, può essere convocata in seduta straordinaria, se lo richiede il
comitato esecutivo o almeno un terzo dei soci.
La convocazione dei soci viene spedita al domicilio risultante dagli atti
sociali almeno 15 giorni prima della riunione.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
quando sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci e, in
seconda convocazione qualsiasi sia il loro numero.
L'assemblea ordinaria elegge i membri del
comitato esecutivo e il revisore dei conti, istituisce i gruppi di lavoro
quando di sua spettanza secondo il deliberato dell'art.16, 2° comma, approva
il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente, il programma di attività e
le linee di spesa per l'anno successivo. Per le assemblee straordinarie
valgono le norme del codice civile.
Le deliberazioni concernenti modifiche di statuto
o di regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei soci.
Il bilancio viene depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni
prima dell’assemblea,
a disposizione dei soci che intendano esaminarlo. Dopo l’approvazione resta
depositato presso la sede sociale e viene trasmesso in copia a tutti i soci.
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art.
9
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Il comitato esecutivo può essere formato da un
massimo di sette membri, alla prima riunione elegge al suo interno un presidente
e un vicepresidente e nomina un segretario e un tesoriere che possono essere
scelti tra i soci del CNBA, anche al di fuori del comitato esecutivo.
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art.
10
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Il presidente è investito dei poteri di ordinaria
amministrazione; coordina l'attività dell'associazione, ne ha la
rappresentanza legale e la firma, convoca e presiede il comitato esecutivo e
l'assemblea, rende esecutivi i deliberati, può recepire deleghe da parte del
comitato esecutivo; in particolare il comitato esecutivo può delegare il presidente
all'apertura di conti correnti presso istituti di credito, nonché a contrarre
con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito. Per la straordinaria
amministrazione il presidente può agire dietro autorizzazione scritta del
comitato esecutivo stesso. Il vicepresidente sostituisce il presidente in
tutti i suoi compiti in caso di sua assenza, impedimento o delega.
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art.
11
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Il segretario partecipa alle riunioni del
comitato esecutivo; si occupa di tutte le attività relative alla gestione
dell'associazione, opera in conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei soci
e dal comitato esecutivo.
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art.
12
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Il tesoriere ha la responsabilità della tenuta
dei libri contabili, possono essergli delegati dal presidente i poteri di
firma sui conti correnti bancari e postali.
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art.
13
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Il Comitato esecutivo attua le finalità
dell'associazione e provvede alla gestione amministrativa e contabile
dell'associazione, in particolare:
- è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea
dei soci;
- prepara il bilancio consuntivo della spesa da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- elabora l'ordine del giorno delle sedute e la
data della convocazione dell'Assemblea generale;
- determina l'ammontare delle quote associative
annuali;
- redige il regolamento dell'associazione e le
eventuali norme attuative dello statuto. Il regolamento e le norme di
attuazione dovranno essere approvate dall’assemblea;
- delibera la costituzione dei gruppi di lavoro
quando di sua spettanza secondo il deliberato dell'art. 16, 2° comma;
- nomina i soci onorari dell'associazione.
- organizza i congressi professionali.
Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su
convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei
suoi membri.
Le delibere sono assunte a maggioranza, perché siano valide è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri del comitato esecutivo, in caso di
parità prevale il voto del presidente.
Il Comitato esecutivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e ha la facoltà di conferire deleghe al presidente e ad altri
componenti lo stesso Comitato.
I membri del comitato esecutivo si considerano
decaduti in caso di assenza a due riunioni consecutive senza giustificazione.
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art.
14
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Le cariche sociali non sono remunerate.
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art.
15
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Il revisore dei conti può non essere un socio,
viene eletto dall’assemblea dei soci insieme al suo supplente. Il revisore dei conti vigila sulla regolare tenuta
della contabilità dell'associazione e certifica la rispondenza tra il
rendiconto e le risultanze dei libri e delle scritture contabili e le
disposizioni di legge. Assiste alle riunioni dell'assemblea dei soci e alle
riunioni del comitato esecutivo in cui si discutono i conti consuntivi.
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titolo 4° - Gruppi di lavoro
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art.
16
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L'associazione per il conseguimento delle sue
finalità promuove e organizza gruppi di lavoro per gli scopi descritti
all'art. 2, sub. c.
Ciascun gruppo è istituito dal Comitato esecutivo
tenuto conto sia delle richieste sia delle competenze tecniche e
professionali dei soci, altrimenti è istituito su proposta di sette soci
ratificata dall'assemblea.
Ogni gruppo di lavoro designa al suo interno un coordinatore che presenta un
rendiconto di attività al congresso annuale di cui all'art. 2, sub. f.
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titolo 5° - Elezioni
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art.
17
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La candidatura alle cariche sociali deve essere
presentata da almeno due soci e motivata corredata da un profilo del candidato e da un suo programma di
attività per la carica.
Il mandato delle cariche sociali ha la durata di
tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; le cariche di membro del Comitato
esecutivo e di membro del Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili
fra loro; il socio che rinuncia a coprire una carica o ne decade per
qualsiasi motivo, viene sostituito da quello che lo segue immediatamente
nello scrutinio;
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art.
18
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Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il
Comitato esecutivo convoca l'Assemblea dei soci per procedere alle elezioni
delle cariche sociali.
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titolo 6° - Scioglimento dell'associazione
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art.
19
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L'Assemblea per lo scioglimento dell'associazione
può essere convocata su domanda al Comitato esecutivo da almeno un terzo dei
soci con diritto di voto.
Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere
deliberato dall'assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, il
patrimonio sociale sarà devoluto ad un’altra associazione con finalità analoghe,
sentiti eventuali organi di controllo.
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art.
20
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Per quanto non previsto dal presente statuto sono
applicabili le norme di legge in materia.
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