Dallo Statuto del CNBA, i titoli 3 e 4:
titolo 3° - Organi
dell'associazione
art. 7
Sono organi del CNBA:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato esecutivo;
3. il Collegio dei revisori dei conti.
art. 8
Dell'assemblea dei soci fanno parte con diritto di voto tutti i soci.
Ogni socio esprime un singolo voto. L'assemblea ordinaria viene convocata dal
presidente dell’associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo, può essere convocata in seduta straordinaria, se lo
richiede il comitato esecutivo o almeno un terzo dei soci.
La convocazione dei soci viene spedita al domicilio
risultante dagli atti sociali almeno 15 giorni prima della riunione.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
quando sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci e, in
seconda convocazione qualsiasi sia il loro numero.
L'assemblea ordinaria elegge i membri del comitato
esecutivo e il revisore dei conti, istituisce i gruppi di lavoro quando di sua
spettanza secondo il deliberato dell'art.16, 2° comma, approva il rendiconto
dell'esercizio dell'anno precedente, il programma di attività e le linee di
spesa per l'anno successivo. Per le assemblee straordinarie valgono le norme
del codice civile.
Le deliberazioni concernenti modifiche di statuto o
di regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei soci.
Il bilancio viene depositato presso la sede sociale
almeno quindici giorni prima dell’assemblea, a disposizione dei soci che
intendano esaminarlo. Dopo l’approvazione resta depositato presso la sede
sociale e viene trasmesso in copia a tutti i soci.
art. 9
Il comitato esecutivo può essere formato da un massimo di sette membri,
alla prima riunione elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente e
nomina un segretario e un tesoriere che possono essere scelti tra i soci del
CNBA, anche al di fuori del comitato esecutivo.
art. 10 Il presidente è investito dei poteri di
ordinaria amministrazione; coordina l'attività dell'associazione, ne ha la
rappresentanza legale e la firma, convoca e presiede il comitato esecutivo e
l'assemblea, rende esecutivi i deliberati, può recepire deleghe da parte del
comitato esecutivo; in particolare il comitato esecutivo può delegare il
presidente all'apertura di conti correnti presso istituti di credito, nonché a
contrarre con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito. Per la
straordinaria amministrazione il presidente può agire dietro autorizzazione
scritta del comitato esecutivo stesso. Il vicepresidente sostituisce il presidente
in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza, impedimento o delega.
art. 11 Il segretario partecipa alle riunioni del
comitato esecutivo; si occupa di tutte le attività relative alla gestione
dell'associazione, opera in conformità a quanto deliberato dall’assemblea
dei soci e dal comitato esecutivo.
art. 12 Il tesoriere ha la responsabilità della
tenuta dei libri contabili, possono essergli delegati dal presidente i poteri
di firma sui conti correnti bancari e postali..
art. 13 Il Comitato esecutivo attua le finalità
dell'associazione e provvede alla gestione amministrativa e contabile
dell'associazione, in particolare:
- è responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci;
- prepara il bilancio consuntivo della spesa da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- elabora l'ordine del giorno delle sedute e la
data della convocazione dell'Assemblea generale;
- determina l'ammontare delle quote associative
annuali;
- redige il regolamento dell'associazione e le
eventuali norme attuative dello statuto. Il regolamento e le norme di
attuazione dovranno essere approvate dall’assemblea;
- delibera la costituzione dei gruppi di lavoro
quando di sua spettanza secondo il deliberato
dell'art. 16, 2° comma;
- nomina i soci onorari dell'associazione.
- organizza i congressi professionali.
Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su
convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.
Le delibere sono assunte a maggioranza, perché siano
valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato
esecutivo, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Comitato esecutivo esercita tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione e ha la facoltà di conferire deleghe
al presidente e ad altri componenti lo stesso Comitato.
I membri del comitato esecutivo si considerano
decaduti in caso di assenza a due riunioni consecutive senza giustificazione.
art. 14 Le cariche sociali non sono remunerate.
art. 15 Il revisore dei conti può non essere un
socio, viene eletto dall’assemblea dei soci insieme al suo supplente. Il
revisore dei conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità
dell'associazione e certifica la rispondenza tra il rendiconto e le risultanze
dei libri e delle scritture contabili e le disposizioni di legge. Assiste alle
riunioni dell'assemblea dei soci e alle riunioni del comitato esecutivo in cui
si discutono i conti consuntivi.
titolo 4° - Gruppi di lavoro
art. 16 L'associazione per il conseguimento delle sue
finalità promuove e organizza gruppi di lavoro per gli scopi descritti all'art.
2, sub. c.
Ciascun gruppo è istituito dal Comitato esecutivo
tenuto conto sia delle richieste sia delle competenze tecniche e professionali
dei soci, altrimenti è istituito su proposta di sette soci ratificata
dall'assemblea.
Ogni gruppo di lavoro designa al suo interno un
coordinatore che presenta un rendiconto di attività al congresso annuale di cui
all'art. 2, sub. f.
(per l’elenco dei gruppi di lavoro, si veda
alla pagina Vita dell’associazione, dove sono indicati i responsabili, i
componenti e i programmi).