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Sono organi del CNBA:

Dallo Statuto del CNBA, i titoli 3 e 4:

 

titolo 3° - Organi dell'associazione 

art. 7  Sono organi del CNBA:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Comitato esecutivo;

3. il Collegio dei revisori dei conti.

 

 

art. 8  Dell'assemblea dei soci fanno parte con diritto di voto tutti i soci. Ogni socio esprime un singolo voto. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell’associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, può essere convocata in seduta straordinaria, se lo richiede il comitato esecutivo o almeno un terzo dei soci.

La convocazione dei soci viene spedita al domicilio risultante dagli atti sociali almeno 15 giorni prima della riunione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione qualsiasi sia il loro numero.

L'assemblea ordinaria elegge i membri del comitato esecutivo e il revisore dei conti, istituisce i gruppi di lavoro quando di sua spettanza secondo il deliberato dell'art.16, 2° comma, approva il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente, il programma di attività e le linee di spesa per l'anno successivo. Per le assemblee straordinarie valgono le norme del codice civile.

Le deliberazioni concernenti modifiche di statuto o di regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dei soci.

Il bilancio viene depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell’assemblea, a disposizione dei soci che intendano esaminarlo. Dopo l’approvazione resta depositato presso la sede sociale e viene trasmesso in copia a tutti i soci.

 

 

art. 9  Il comitato esecutivo può essere formato da un massimo di sette membri, alla prima riunione elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente e nomina un segretario e un tesoriere che possono essere scelti tra i soci del CNBA, anche al di fuori del comitato esecutivo.

 

art. 10  Il presidente è investito dei poteri di ordinaria amministrazione; coordina l'attività dell'associazione, ne ha la rappresentanza legale e la firma, convoca e presiede il comitato esecutivo e l'assemblea, rende esecutivi i deliberati, può recepire deleghe da parte del comitato esecutivo; in particolare il comitato esecutivo può delegare il presidente all'apertura di conti correnti presso istituti di credito, nonché a contrarre con gli stessi prestiti, mutui, aperture di credito. Per la straordinaria amministrazione il presidente può agire dietro autorizzazione scritta del comitato esecutivo stesso. Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza, impedimento o delega.

 

art. 11  Il segretario partecipa alle riunioni del comitato esecutivo; si occupa di tutte le attività relative alla gestione dell'associazione, opera in conformità a quanto deliberato dall’assemblea dei soci e dal comitato esecutivo.

 

art. 12  Il tesoriere ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili, possono essergli delegati dal presidente i poteri di firma sui conti correnti bancari e postali..

 

art. 13  Il Comitato esecutivo attua le finalità dell'associazione e provvede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, in particolare:

- è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci;

- prepara il bilancio consuntivo della spesa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

- elabora l'ordine del giorno delle sedute e la data della convocazione dell'Assemblea generale;

- determina l'ammontare delle quote associative annuali;

- redige il regolamento dell'associazione e le eventuali norme attuative dello statuto. Il regolamento e le norme di attuazione dovranno essere approvate dall’assemblea;

- delibera la costituzione dei gruppi di lavoro quando di sua spettanza secondo il deliberato

dell'art. 16, 2° comma;

- nomina i soci onorari dell'associazione.

- organizza i congressi professionali.

Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.

Le delibere sono assunte a maggioranza, perché siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato esecutivo, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato esecutivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha la facoltà di conferire deleghe al presidente e ad altri componenti lo stesso Comitato.

I membri del comitato esecutivo si considerano decaduti in caso di assenza a due riunioni consecutive senza giustificazione.

 

 

art. 14  Le cariche sociali non sono remunerate.

 

art. 15  Il revisore dei conti può non essere un socio, viene eletto dall’assemblea dei soci insieme al suo supplente. Il revisore dei conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell'associazione e certifica la rispondenza tra il rendiconto e le risultanze dei libri e delle scritture contabili e le disposizioni di legge. Assiste alle riunioni dell'assemblea dei soci e alle riunioni del comitato esecutivo in cui si discutono i conti consuntivi.

 

titolo 4° - Gruppi di lavoro 

art. 16  L'associazione per il conseguimento delle sue finalità promuove e organizza gruppi di lavoro per gli scopi descritti all'art. 2, sub. c.

Ciascun gruppo è istituito dal Comitato esecutivo tenuto conto sia delle richieste sia delle competenze tecniche e professionali dei soci, altrimenti è istituito su proposta di sette soci ratificata dall'assemblea.

Ogni gruppo di lavoro designa al suo interno un coordinatore che presenta un rendiconto di attività al congresso annuale di cui all'art. 2, sub. f.

 

(per l’elenco dei gruppi di lavoro, si veda alla pagina Vita dell’associazione, dove sono indicati i responsabili, i componenti e i programmi).

 

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