Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

Statuto dell’Università Iuav di Venezia

 

Articolo 18

 (Il collegio dei revisori dei conti)

 

1. Il collegio dei revisori dei conti è l’organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell’Ateneo. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all’articolo 42.

2. Il collegio è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due componenti dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L’incarico di componente del collegio non può essere conferito a dipendenti dell’Ateneo.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all’articolo 42.