Statuto dell’Università Iuav di Venezia
Articolo
18
(Il collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti è l’organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell’Ateneo. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all’articolo 42.
2. Il collegio è composto da:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Almeno due componenti dei componenti effettivi del collegio devono
essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L’incarico di componente del collegio non può essere conferito a dipendenti dell’Ateneo.
5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all’articolo 42.

