articolo 1
Oggetto del regolamento
articolo 2
Definizioni
articolo 3
Albo delle associazione degli studenti dell’Università
Iuav
articolo 4
Quote di finanziamento per le contribuzioni
articolo 5
Criteri di valutazione delle proposte di attività formative
autogestite dagli studenti
articolo 6
Presentazione delle proposte di attività formative autogestite
dagli studenti
articolo 7
Commissione giudicatrice
articolo 8
Esclusioni
articolo 9
Il responsabile dell’attività formativa
articolo 10
Assegnazione e liquidazione dei finanziamenti
articolo 11
Svolgimento delle attività
articolo 12
Relazione conclusiva del presidente del senato degli studenti
articolo 13
Norma di abrogazione
articolo 1
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione delle proposte di attività formative autogestite dagli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e all’articolo 12 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”, nonché le modalità di contribuzione delle stesse attività.
articolo 2
1. Ai fini dell’individuazione delle attività di cui al precedente articolo 1 si definiscono:
– attività formative autogestite dagli studenti, le attività proposte da associazioni o gruppi di studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero la cui realizzazione e svolgimento siano istituzionalmente dirette a favore degli studenti di “Università Iuav di Venezia” (di seguito denominata Università Iuav);
– associazione un gruppo di studenti regolarmente iscritti all’Università Iuav costituitesi con atto pubblico ai sensi dell’articolo 14 e sgg. del codice civile con finalità non contrastanti con quelle del senato degli studenti che siano iscritte all’albo delle associazioni degli studenti dell’Università Iuav;
– gruppo di studenti un insieme di almeno 10 studenti regolarmente iscritti all’Università Iuav costituitisi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dinanzi al funzionario competente, per la realizzazione di una iniziativa secondo tempi e modalità indicati dal bando di selezione e iscritto all’albo delle associazioni degli studenti dell’Università Iuav.
articolo 3
Albo delle associazione degli studenti dell’Università Iuav
1. È istituito l’albo delle associazioni degli studenti dell’Università Iuav.
2. Possono presentare domanda di iscrizione all’albo le associazioni formate da studenti regolarmente iscritti all’Università Iuav che si pongono come scopo, richiamato nel relativo statuto di istituzione, la promozione di attività culturali, sociali, sportive e ricreative a favore degli studenti e coerenti con le finalità formative dell’ateneo ed in particolare del senato degli studenti.
3. Le associazioni devono essere regolarmente istituite secondo le previsioni degli articoli 14 e sgg. del codice civile e nello statuto devono essere esplicitate le finalità indicate al comma precedente.
4. Il presidente e i componenti dell’organo direttivo dell’associazione devono essere studenti con le stesse caratteristiche di cui al precedente comma 2.
5. Le attività svolte dalle associazioni con il contributo dell’ateneo non devono essere a scopo di lucro.
6. La domanda di iscrizione dell’associazione all’albo deve essere indirizzata al rettore dell’Università Iuav e presentata all’ufficio archivio e protocollo anche contestualmente alla richiesta di contributo per la realizzazione di attività formative autogestite.
7. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
– copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto;
– elenco dei soci datato e firmato in originale dal rappresentante legale dell’associazione.
8. Le eventuali modifiche di statuto, delle cariche sociali e dello status degli associati ai fini della iscrivibilità all’albo delle associazioni degli studenti dell’Università Iuav dovranno essere tempestivamente comunicate, pena l’esclusione dall’albo e la revoca del contributo eventualmente assegnato, all’ufficio affari istituzionali - segreteria amministrativa del senato degli studenti.
9. Possono chiedere l’iscrizione all’albo delle associazioni degli studenti dell’Università Iuav anche gruppi di studenti, così come definiti al precedente articolo 2, lettera c), che intendono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di attività formative autogestite. L’iscrizione resta valida fino al raggiungimento dello scopo per il quale il gruppo si era costituito.
10. Gli studenti componenti il gruppo non devono far parte, pena l’esclusione dall’albo e la revoca del contributo eventualmente assegnato, di organi direttivi o rivestire cariche sociali di altre associazioni o gruppi che hanno presentato richiesta di contributo per la realizzazione di attività formative autogestite.
11. L’albo delle associazioni degli studenti dell’Università Iuav sarà disponibile presso l’ufficio affari istituzionali e sarà consultabile nella pagina “servizi agli studenti/senato degli studenti” del web dell’ateneo.
articolo 4
Quote di finanziamento per le contribuzioni
1. Il senato degli studenti delibera annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione, la quota da destinare alle attività proposte dalle associazioni studentesche e dai gruppi di studenti dell’ateneo.
articolo 5
Criteri di valutazione delle proposte di attività
formative autogestite dagli studenti
1. Con riferimento a ciascun anno finanziario l’Università Iuav, attraverso il senato degli studenti, bandisce una selezione, anche articolata in due fasi, per l’attribuzione dei contributi per la realizzazione delle attività proposte dalle associazioni studentesche e dai gruppi di studenti dell’ateneo. Qualora la selezione preveda due fasi di finanziamento, la prima avrà scadenza entro il 28 febbraio e la seconda entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Le proposte di attività formative autogestite dagli studenti saranno valutate per l’ammissione ai contributi da una commissione giudicatrice, di cui al successivo articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:
a) proposte formative che presentino contenuti didattici, scientifici e culturali inerenti le discipline dell’architettura, delle arti e del design, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione, del patrimonio architettonico, della città e dell’ambiente costruito;
b) proposte formative che per i contenuti che presentano siano in grado di coinvolgere il maggior numero di studenti;
c) proposte formative in continuità con attività già svolte con successo all’interno delle attività culturali studentesche;
d) proposte formative con una richiesta di contributo non superiore all’importo massimo indicato nel bando di selezione;
e) proposte formative la cui realizzazione sia prevista in ambito locale (comune della città di Venezia o in altri territori con sedi dell’Università Iuav) ed entro l’anno solare di riferimento.
3. La commissione potrà ammettere al contributo proposte di attività formative che, pur non rispondendo ai requisiti di cui alle lettere c), d) e e), presentino alto valore e grado di coinvolgimento dei contenuti didattici scientifici e culturali di cui alle lettere a) e b).
articolo 6
Presentazione delle proposte di attività formative autogestite dagli
studenti
1. Le associazioni e i gruppi di studenti, che intendono concorrere al contributo per le attività formative autogestite dagli studenti devono essere iscritte all’albo delle associazione degli studenti dell’Università Iuav e devono presentare domanda, corredata da un preventivo dettagliato dell’attività proposta, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal bando di selezione.
articolo 7
1. È istituita una commissione giudicatrice, a cui sono demandati compiti istruttori per l’individuazione delle proposte di attività formative autogestite dagli studenti da ammettere al contributo, così composta:
– dal presidente del senato degli studenti, o da un suo delegato, che la presiede;
– dal direttore amministrativo o da un suo delegato;
– dal responsabile amministrativo del senato degli studenti;
– da studenti designati con delibera del senato degli studenti nel proprio ambito nel numero massimo di 4 tenuto conto delle facoltà di appartenenza.
2. La commissione verifica la correttezza e la conformità al presente regolamento e al bando di selezione delle proposte presentate da ammettere al contributo secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 5.
3. La commissione si riunisce nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini di presentazione delle domande e la successiva seduta del senato degli studenti.
4. Dell’esame e della valutazione delle proposte la commissione trasmette relazione al senato degli studenti.
5. La commissione è assistita, per quanto attiene lo svolgimento delle sue funzioni, dall’ufficio affari istituzionali - segreteria amministrativa del senato degli studenti.
articolo 8
1. Sono escluse le richieste e possono essere revocati i contributi già assegnati per le proposte di attività formative presentate da associazioni o da gruppi di studenti che non hanno ottemperato a quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10 e 11 del presente regolamento e che non rispondono ai criteri stabiliti al precedente articolo 5.
2. Il parere di inammissibilità espresso dalla commissione giudicatrice è da considerarsi definitivo ed inappellabile.
articolo 9
Il responsabile dell’attività formativa
1. L’associazione o il gruppo di studenti indica il responsabile dell’attività formativa ammessa al contributo il quale:
– risponde del regolare svolgimento dell’attività, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello contabile, nei confronti dell’Università Iuav;
– concorda e coordina con l’ufficio affari istituzionali - segreteria del senato degli studenti le modalità di svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa stessa;
– presenta all’ufficio affari istituzionali - segreteria del senato degli studenti una relazione conclusiva dettagliata e documentata delle attività svolte e del rendiconto finale della gestione finanziaria.
2. Il responsabile dell’attività formativa deve essere regolarmente iscritto all’Università Iuav.
articolo 10
Assegnazione e liquidazione dei finanziamenti
1. Il senato degli studenti determina con propria deliberazione, sulla base della relazione predisposta dalla commissione giudicatrice, i contributi da assegnare alle proposte di attività formative autogestite dagli studenti.
2. Il contributo è liquidato in due quote:
– la prima, pari al 60% del contributo totale, entro 30 giorni dalla richiesta del responsabile dell’attività. La richiesta, successiva alla deliberazione del senato degli studenti di cui al precedente comma, dovrà contenere la conferma del preventivo presentato alla commissione istruttoria di cui all’articolo 7 del presente regolamento;
– la seconda, pari al 40% del contributo totale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relazione conclusiva di cui al precedente articolo 9 che dovrà contenere un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute annotando le eventuali differenze rispetto al preventivo.
3. La relazione è requisito essenziale per essere ammessi a futuri finanziamenti e la sua mancata presentazione comporta l’esclusione dall’albo delle associazioni degli studenti dell’Università Iuav e la revoca del contributo concesso.
4. Le spese devono essere conformi a quelle consentite dal regolamento per la finanza e la contabilità dell’Università Iuav.
5. L’ufficio affari istituzionali - segreteria del senato degli studenti, in caso di sostanziali difformità del rendiconto rispetto al preventivo, o qualora fossero rilevate spese non ritenute ammissibili, e comunque entro 60 giorni dall’invio della relazione conclusiva e del rendiconto, può richiedere l’esibizione della documentazione di spesa ed eventualmente proporre al senato degli studenti la revisione o la revoca del contributo, compreso l’anticipo di cui alla lettera a).
6. Il contributo concesso e non utilizzato entro il termine stabilito dal bando di selezione sarà revocato interamente o per le parti non realizzate dell’iniziativa e sarà rimesso a disposizione nell’apposito capitolo di bilancio.
7. Il senato degli studenti, con provvedimento motivato può revocare, in parte o completamente, il contributo in caso di incompleto svolgimento dell’attività o di non corrispondenza della stessa alle dichiarate finalità della proposta o comunque in caso di gravi inadempimenti o scorrettezze.
articolo 11
1. Tutte le attività formative autogestite finanziate devono essere espletate e completate entro l’anno solare a cui si riferisce il bando di selezione.
2. In casi particolari, su richiesta motivata del responsabile dell’attività, il senato degli studenti può concedere una proroga non superiore a 6 mesi per la realizzazione dell’attività formativa finanziata.
3. Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative dovranno essere rese note all’ufficio comunicazione per essere inserite nella pagina “servizi agli studenti/senato degli studenti” del web dell’ateneo e tutti i materiali pubblicitari dovranno riportare la dicitura “L’iniziativa è stata realizzata con il contributo del senato degli studenti dell’Università Iuav di Venezia”.
articolo 12
Relazione conclusiva del presidente del senato degli
studenti
1. Alla conclusione delle iniziative e comunque alla conclusione dell’esercizio finanziario il presidente del senato degli studenti dovrà presentare al consiglio di amministrazione una relazione dettagliata delle attività svolte e il rendiconto della gestione finanziaria dei fondi ad esso assegnati.
articolo 13
1. A decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 32 e dell’articolo 33 del regolamento del senato degli studenti e ogni altra disposizione o determinazione dell’Università Iuav previgente o comunque in contrasto con il presente regolamento.


regolamento