Statuto dell’Università Iuav di Venezia
Articolo
13
(Il senato
accademico)
1. Il senato accademico è organo di rappresentanza di tutte le componenti e delle istanze della comunità universitaria. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell’Ateneo e concorre all’amministrazione generale dello stesso insieme agli altri organi di indirizzo e agli organi incaricati della gestione; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto e il regolamento generale di ateneo; approva i regolamenti di sua competenza; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
2. In particolare il senato accademico, anche avvalendosi di un comitato per la ricerca e di un comitato per la didattica, ove costituiti al suo interno:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
b) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
c) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell’Ateneo nonché esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere sul regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all’articolo 42; d) propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento e del parere del nucleo di valutazione;
e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento didattico di ateneo, di cui all’articolo 41, comma 2, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti;
f) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
g) esprime parere obbligatorio sull’istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal consiglio di amministrazione;
h) esprime pareri sui programmi edilizi dell’Ateneo;
i) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore o dal consiglio di amministrazione;
l) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell’Ateneo e ne dirime gli eventuali conflitti;
m) designa, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina ed esprime parere sui componenti interni proposti dal rettore a fare parte del consiglio di amministrazione;
n) commina le sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;
o) delibera il codice etico e designa, su proposta del rettore, i componenti della commissione di garanzia in esso prevista.
3. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato. Il decano indice le votazioni dopo trenta giorni dall’approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest’ultimo cessa dalla carica all’atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.
4. In caso di anticipata cessazione del rettore il prorettore vicario assume la reggenza e il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.
Articolo
14
(Composizione
del senato accademico)
1. Fanno parte del senato accademico:
a) il rettore;
b) sei docenti di ruolo, compresi i direttori di dipartimento in un numero almeno pari a un terzo;
c) un ricercatore universitario a tempo determinato;
d) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti nel proprio ambito;
e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
2. Le modalità elettorali, anche al fine di attuare il rispetto delle diverse aree scientifico- disciplinari per le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Partecipa alle riunioni del senato accademico, senza diritto di voto, il prorettore vicario.
4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.
Il senato accademico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui all’articolo 40, comma 2.
5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta.

