Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

Statuto dell’Università Iuav di Venezia

 

Articolo 10

(Il rettore)

 

1. Il rettore rappresenta l’Ateneo e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Ateneo stesso. Assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l’attuazione.

2. In particolare, il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell’Ateneo;

b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione e assicura l’esecuzione delle rispettive delibere;

c) propone al senato accademico i nomi dei componenti del consiglio di amministrazione;

d) propone al consiglio di amministrazione la nomina per l’incarico di direttore generale;

e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;

f) nomina il direttore della scuola di dottorato su proposta del consiglio della scuola e sentito il senato accademico;

g) propone il documento di programmazione strategica triennale di ateneo al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del senato accademico e del nucleo di valutazione;

h) presenta al consiglio di amministrazione, per l’approvazione, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

i) stipula, direttamente o attraverso i direttori delle strutture dell’Ateneo, convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

l) emana lo statuto e i regolamenti, nonché le loro modifiche;

m) stipula, direttamente o attraverso delega al direttore generale, i contratti per attività di insegnamento;

n) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull’efficienza e la correttezza dell’azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;

o) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito; avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione da comminare, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; irroga i provvedimenti disciplinari della censura nei casi previsti dalla legge;

p) utilizza, nella propria azione di indirizzo e controllo, le risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;

q) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall’ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

r) convoca, almeno una volta l’anno, una conferenza di ateneo nella quale presentare il piano di sviluppo dell’Ateneo.

3. Il rettore provvede, in caso di necessità e urgenza, ad adottare provvedimenti di competenza anche in materie di attribuzione di altri organi dell’Ateneo a norma di legge o di statuto. Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte dell’organo competente entro sessanta giorni dalla loro emanazione, pena la cessazione degli effetti derivanti dagli atti stessi.

4. Il rettore può optare, all’inizio dell’anno accademico, per una riduzione o esenzione dell’impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico e al direttore del dipartimento di appartenenza.