Statuto dell’Università Iuav di Venezia
Articolo
15
(Il
consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell’indirizzo strategico, della programmazione finanziaria e del personale, e del controllo dell’attività amministrativa dell’Ateneo. Esso svolge le sue funzioni attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico.
2. Il consiglio di amministrazione esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere favorevole sullo statuto e sul regolamento generale di ateneo e sulle relative modifiche, nonché esprime parere sul codice etico e sui regolamenti di cui al Titolo V nei termini in esso previsti.
3. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera:
a) su proposta del rettore e sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all’articolo 42, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) i programmi edilizi dell’Ateneo, sentito il senato accademico;
d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, acquisiti i pareri obbligatori del senato accademico e del senato degli studenti;
e) la programmazione finanziaria annuale e triennale;
f) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico e l’approvazione delle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;
g) le convenzioni e i contratti nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti;
h) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico; in caso di delibera non positiva, l’argomento viene sottoposto per il riesame al senato accademico;
i) l’attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
l) l’attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;
m) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dalla normativa vigente acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
n) la “carta degli impegni per la sostenibilità”, sentito il senato accademico;
o) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del direttore generale, il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.
5. Il consiglio di amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dall’articolo 22.
6. Il consiglio di amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell’Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.
7. Il consiglio di amministrazione inoltre:
a) conferisce e revoca l’incarico di direttore generale;
b) designa i membri del nucleo di valutazione;
c) delibera l’ammontare dell’indennità di carica del rettore e per la partecipazione agli organi di Ateneo, ove compatibile con la normativa vigente, al nucleo di valutazione e al collegio dei revisori dei conti.
Articolo
16
(Composizione
del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il rettore;
b) tre componenti, di cui almeno due esterni all’ateneo;
c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, anche esterno all’Ateneo;
d) un esperto designato dal senato degli studenti, anche esterno all’Ateneo;
e) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti nel suo ambito.
Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
2. I membri esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico.
3. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, dovranno essere individuati, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, anche mediante avviso pubblico, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
4. Per l’individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione il rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 3.
I componenti esterni sono individuati da una commissione di selezione nominata, sentito il senato accademico, dal rettore.
I componenti interni sono individuati dal rettore, sentito il senato accademico, previa valutazione del curriculum, tra coloro che abbiano espresso formale candidatura.
5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore e sono rinnovabili per una sola volta.
6. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le procedure per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui all’articolo 40, comma 2.

